Mediazione Familiare
La mediazione familiare è’ un intervento extragiudiziale, scelto volontariamente dai coniugi, condotto da un operatore neutrale, che li aiuta a pervenire al consenso sui vari aspetti della separazione conflittuale, dall’affidamento dei figli a quelli sulle questioni patrimoniali, trattate con la consulenza degli avvocati delle parti.
Differenza tra terapia e mediazione
E’ importante che i coniugi che si stanno separando sappiano che la mediazione non è una terapia di coppia.
La mediazione non cerca di curare la relazione coniugale. Intende ricostruire una cooperazione genitoriale.
Ci sono anche ferite nelle persone che necessitano di un percorso terapeutico che conduca, magari, anche ad una separazione. Si parla in tal caso della cosiddetta “terapia del divorzio”.
Nella mediazione invece, i figli, i loro bisogni, gli accordi che li riguardano, costituiscono il riferimento costante dell’intervento.
E’ importante che l’inviante abbia ben chiara questa distinzione in modo da indirizzare correttamente i propri clienti rispetto alle loro attese.
Coppie mediabili e non mediabili
Non tutte le coppie sono mediabili. Non tutte hanno bisogno di una mediazione. La mediazione non è l’unico strumento. Ci sono delle famiglie che trasferiscono sulla Giustizia delle istanze che la mediazione non riesce a contenere e hanno bisogno che un Giudice prenda delle decisioni per loro o che gli avvocati trattino gli accordi su loro delega.
Quali sono le coppie non mediabili ?
Sono quelle in cui il conflitto appare come il fine e non il mezzo e attraverso il quale perdura una relazione coniugale disperante. Quelle in cui il progetto più o meno dichiarato è che l’Altro scompaia non solo come coniuge ma anche come genitore. Quelle in cui c’è un’inettitudine alla funzione genitoriale. Quelle in cui la violenza fisica e la paura, dominano la scena e dove non rimane traccia di fiducia nelle qualità dell’altro come genitore .
Per altri versi non beneficiano di una mediazione familiare quelle coppie in cui entrambi non hanno maturato definitivamente la scelta della separazione.
I rapporti con gli avvocati
La verifica all’ipotesi di accordo, con le eventuali critiche e suggerimenti, che sollecitiamo attraverso l’incontro dei genitori con i loro legali è considerata come una sorta di “falsificazione dell’ipotesi”. Un buon accordo deve reggere il vaglio critico di un attento osservatore esterno. L’avvocato che nella fase finale del processo è chiamato ad esercitare questa funzione apporta informazioni importanti all’eventuale miglioramento dell’accordo stesso. E’ meglio che queste critiche avvengano quando il dispositivo è ancora in costruzione ma solo nella fase finale, quando questo ha una sua forma leggibile.
Nel contratto iniziale chiediamo ai nostri potenziali clienti di sospendere le iniziative giudiziarie, come segno di adesione alla logica intrinseca della mediazione.
Sulla base di una consolidata esperienza possiamo sostenere che la mediazione ha una maggiore riuscita quando le professioni del mediatore e degli operatori giuridici si integrano nel rispetto delle specifiche competenze. Non c’è in tal caso nè sovrapposizione, né competizione. Pensiamo che la finalità ultima di entrambi è quella di ridare competenza ai genitori nel stipulare buoni accordi tra di loro.
La mediazione ed il contesto giudiziario
In letteratura non sono previsti controindicazioni rispetto al momento in cui poter iniziare un processo di mediazione. Esso può quindi aver luogo prima, durante – a patto di un congelamento dell’iter e delle iniziative giudiziari – e dopo qualsiasi procedimento civile inerente la separazione. Da un punto di vista teorico, la mediazione non può trovare invece posto all’interno di una consulenza tecnica d’ufficio. Anche noi siamo d’accordo in proposito. Ma la pratica ci ha insegnato che possiamo utilizzare attitudine e tecniche del mediatore nello svolgimento della funzione di C.T.U. Negli ultimi anni alcuni di noi hanno così potuto sperimentare, in accordo con gli avvocati e per mandato esplicito dei magistrati, un “uso clinico” della consulenza tecnica d’ufficio, in cui trova posto un’operatività propria della mediazione familiare. In altre occasioni la mediazione familiare è risultata essere l’esito naturale di una consulenza tecnica.